Norme del Regolamento Edilizio

Art. 5 interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali ivi compresi i parcheggi privati all'aperto o interrati

5.1.1. Si considerano interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali di nuovi edifici o di edifici esistenti, le opere o i manufatti di carattere accessorio che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono destinati in modo durevole al servizio degli edifici al fine di renderne più agevole o funzionale l'uso e di accrescerne il valore e l'utilità.

5.1.2. Tali opere o manufatti per essere considerati pertinenziali devono presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • - modesta dimensione planivolumetrica rispetto al manufatto principale;
  • - ubicazione nell'area di sedime del fabbricato principale;
  • - assenza di carico urbanistico;
  • - caratteristiche tipologiche che ne garantiscano il requisito di accessorietà;
  • - insuscettibilità di utilizzo separato ed indipendente;
  • - incapacità di produrre reddito proprio.

5.1.3. Si considerano pertinenziali le seguenti opere:

  • - autorimesse, a servizio degli edifici esistenti o di nuova costruzione, anche se le stesse non rispettano tutti i requisiti sopra riportati;
  • - ripostigli e cantine ubicati nel resede dell'edificio, non superiori a 9 mq di superficie utile complessiva e altezza non superiore a mt.2,40, per ogni unità immobiliare;
  • - locali per impianti tecnologici o volumi tecnici ubicati nel resede dell'edificio;
  • - sistemazioni delle aree di pertinenza con opere complementari agli usi dell'edificio principale, che non determinino aumento del volume, della superficie utile lorda o della superficie coperta, quali piscine, campi da tennis, ed altre attrezzature sportive;
  • - le modificazioni dell'andamento del terreno, anche con costruzione, modifica o demolizione di muri di sostegno o di recinzione;
  • - la perforazione di pozzi (escluso quelli per uso industriale);
  • - gli impianti pubblicitari per insegne di esercizio ubicati nel resede e non affissi all'edificio;
  • - le opere già indicate come di manutenzione straordinaria quando eseguite su aree scoperte o sugli elementi che ne fanno parte;
  • - le altre opere o modificazioni di natura e consistenza analoghe a quelle di cui sopra o comunque ad esse riconducibili.

5.2.1. Per la fruizione degli spazi aperti pertinenziali degli edifici, sono ammessi, e pertanto non sono conteggiabili in termini di superficie coperta, di volume o superficie utile lorda, manufatti accessori leggeri non vincolati al suolo (non è consentito alcun genere di fondazione) quali gazebo, pergolati leggeri e arredi da giardino, se gli stessi sono realizzati con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte e non siano realizzati sui fronti dell'edificio prospicienti spazi pubblici:

  • - si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza degli edifici a carattere residenziale, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno o ferro, completamente aperto sui lati ed avente altezza al colmo non superiore a 3 m e superficie coperta non superiore a 15 mq. Non è ammesso più di un gazebo per ogni resede di pertinenza. La superficie occupata dal gazebo, se pavimentata, è considerata superficie impermeabile.
  • - si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di edifici di carattere residenziale, composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), idonea a consentire il sostegno del verde rampicante. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 10% della superficie libera e comunque non potrà essere superiore a 30 mq. E' comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato. L'assenza della previsione, fin dal progetto, del rampicante o la presenza di qualsiasi tipo di copertura esclude la struttura dalla definizione di pergolato. La superficie occupata dal pergolato, se pavimentata, è considerata superficie impermeabile.

5.2.2. Tali opere sono considerate di stretta pertinenza degli edifici residenziali, pertanto la modificazione della destinazione d'uso dell'edificio principale ne comporta la rimozione.

5.3.1. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, ecc.).

5.3.2. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art.41-sexies della L.1150/1942 come sostituito dall'art.2, co.2 della L.122/1989 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. Tale disposizione non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'applicazione della suddetta norma è affidata agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35