Norme del Regolamento Edilizio

Art. 13 disciplina del cantiere

13.1. Tutti i luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, manutenzione o riparazione e demolizione di opere edilizie sono da considerarsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina del presente regolamento e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia urbanistico edilizia.

13.2. Nei cantieri devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione incendi, l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti nonché ogni altra disposizione vigente in materia di conduzione dell'attività edilizia in genere.

13.3. Nei cantieri soggetti all'applicazione del D.Lgs.81/2008 dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano operativo di sicurezza.

13.4. Nei cantieri devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose pubbliche e private, nonché a limitare le molestie nei confronti di terzi e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

13.5. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

13.6. Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse) nonché di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Responsabili dell'osservanza delle norme di cui sopra sono l'esecutore dei lavori ed il capo cantiere nominato dall'impresa esecutrice.

13.7. Nell'ambito del cantiere edilizio, ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa l'installazione a titolo precario di manufatti prefabbricati o simili, strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso.

13.8. Nell'esecuzione di opere di demolizione devono osservarsi le seguenti norme:

  • - deve essere evitato l'accumulo di materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
  • - deve essere evitato l'accumulo di materiali pesanti nei piani degli edifici;
  • - deve essere evitato il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
  • - deve essere evitato il gettito di materiali demoliti, od altro, dai ponteggi, o dagli edifici, verso la pubblica via o gli spazi comunque aperti al pubblico passaggio;
  • - è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

13.9. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante mediante puntellature o adeguata scarpa e in modo da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze. Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del codice della strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l'uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione stradale.

13.10. Presso il cantiere deve essere conservata copia dei seguenti documenti:

  • - l'atto abilitativo con i relativi elaborati di progetto;
  • - il progetto strutturale, depositato al genio civile, per opere in cui viene utilizzato il cemento armato o strutture metalliche (L.1086/1971) o soggette alla normativa in materia di costruzioni in zone sismiche (L.64/1974);
  • - la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
  • - la notifica preliminare e la documentazione prevista dal D.Lgs.81/2008 in caso di cantiere soggetto all'applicazione dello stesso decreto.
  • - il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;
  • - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35