Norme del Regolamento Edilizio

Art. 10 opere urgenti

10.1. Le opere di urgenza e necessità immediata, al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguite senza preventiva domanda, sotto la responsabilità del committente e solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettivo pericolo.

10.2. È fatto obbligo al proprietario, o all'avente titolo, dare, entro 24 (ventiquattro) ore, comunicazione al dirigente o al responsabile del servizio, specificando natura, entità e ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza, allegando preferibilmente documentazione fotografica. Entro 20 (venti) giorni il proprietario, o l'avente titolo, deve regolarizzare, attraverso la richiesta o il deposito di un atto abilitativo, l'esecuzione dei lavori suddetti. Il committente dell'intervento, qualora non sia il proprietario, o l'avente titolo, deve darne immediata notizia all'uno o all'altro, a seconda dei casi, per metterlo in grado di adempiere a quanto sopra disposto.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35