Norme del Regolamento Edilizio

Art. 7 titoli abilitativi all'esecuzione di opere edilizie

7.1. L'esecuzione di opere edilizie che non rientrino nel campo dell'attività edilizia libera, può avvenire esclusivamente in presenza di idoneo titolo abilitativo, acquisito o depositato in ragione dell'intervento da realizzare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

7.2. La tipologia, le modalità di acquisizione, i termini di validità, efficacia e decadenza e l'onerosità dei titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie, sono definiti dalle fonti normative in materia edilizia e di procedimento amministrativo, come precisati dalla vigente disciplina urbanistico - edilizia e dal presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35