Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.57 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale attraverso lo statuto dei luoghi stabilisce la disciplina urbanistica del territorio e delle sue risorse, così come individuate nella tav.2.

2. Lo statuto dei luoghi è definito come incrocio di fattori relativi ai modi di intervento e ai criteri di assegnazione delle destinazioni d'uso, secondo il seguente schema:

  RISORSA Conservazione C RISORSA Riqualificazione R RISORSA Trasformazione T
FUNZIONALITÀ Conservazione c Cc Rc Tc
FUNZIONALITÀ Miglioramento m Cm Rm Tm
FUNZIONALITÀ Trasformazione t Ct Rt Tt

3. Lo statuto dei luoghi definisce, per le parti del territorio, i modi di intervento (C, R, T) e i criteri funzionali (c, m, t).

4. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello Statuto dei luoghi, deve stabilire e definire i tipi di intervento relativi ai singoli edifici e spazi aperti, dell'intero territorio comunale che, per casi specifici e puntualmente definiti, potranno discostarsi dalle indicazioni dello Statuto dei luoghi, in conseguenza al passaggio ad una scala di maggior dettaglio e ad una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, unicamente al fine di dare attuazione agli obiettivi generali espressi negli ambiti di riferimento, specificati negli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

5. Per quanto attiene alle aree da sottoporre ad interventi di trasformazione, il Regolamento Urbanistico verifica la fattibilità degli interventi previsti, valutando gli effetti ambientali delle trasformazioni e specificando le eventuali e necessarie misure di mitigazione.

6. La verifica delle trasformazioni rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie, è condizione indispensabile e vincolante per la conferma e l'attuazione delle previsioni degli interventi trasformativi.

7. Per ogni intervento che preveda nuovi impegni di suolo dovranno essere garantite:

  1. a) opere di prevenzione e di recupero del degrado ambientale;
  2. b) difesa del suolo;
  3. c) messa in sicurezza da esondazioni e/o frane;
  4. d) approvvigionamento idrico e depurazione;
  5. e) smaltimento rifiuti solidi;
  6. f) disponibilità di energia;
  7. g) accessibilità e mobilità.

Art.58 La conservazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della conservazione le parti di territorio nelle quali si rendano necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero di una risorsa individuata, nella sua struttura morfologica, tipologica, materica dei manufatti e degli spazi liberi.

2. Nelle aree della conservazione sono comprese tutte le categorie conservative, dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) al restauro. Il Regolamento Urbanistico potrà operare una maggiore articolazione delle diverse categorie del restauro: dal risanamento conservativo, al restauro scientifico, fino al restauro con cambiamento di destinazione d'uso originaria.

3. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della conservazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) gli interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, in quei contesti specifici dove si riconoscono condizioni assolutamente inalterabili e/o modificabili e dove si rilevano non essere necessari interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti degli edifici e degli spazi aperti;
  2. b) gli interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti rispetto ad una migliore funzionalità dell'edificio o degli spazi aperti e a migliorarne le condizioni d'uso;
  3. c) gli interventi finalizzati a conferire alle parti del territorio e agli edifici una differente articolazione tra le parti, in termini di distribuzione, che migliorandone le condizioni d'uso, comunque non ne modifichino i caratteri e la struttura.

Art.59 La riqualificazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della riqualificazione, le parti di territorio nelle quali si renda necessaria una azione innovativa e migliorativa.

2. Nelle aree della riqualificazione sono comprese le categorie necessarie a conseguire l'obiettivo della riqualificazione, fino al nuovo intervento sul singolo edificio, a condizione che venga dimostrato un netto miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.

3. Appartengono alla categoria della Riqualificazione le opere di bonifica, di adeguamento tecnologico, di riassetto viario.

4. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della riqualificazione deve prevedere e disciplinare:

  1. - a) interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti alle nuove esigenze e/o di fruibilità, ad eliminare elementi estranei e comunque a migliorarne le condizioni d'uso, anche attraverso l'inserimento di nuovi impianti;
  2. - b) interventi finalizzati a conferire all'edificio una differente articolazione distributiva, anche attraverso modifiche ed ampliamenti;
  3. - c) interventi finalizzati alla riorganizzazione, anche distributiva e planimetrica, con il mantenimento dei preesistenti rapporti urbanistici.;
  4. - d) interventi di completamento edilizio e/o interventi contenuti e limitati di nuova edificazione, limitatamente ai sottosistemi insediativi.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 57 punti e), f), g).

Art.60 La trasformazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della trasformazione le parti di territorio nelle quali si renda necessaria un'operazione di trasformazione dell'assetto morfologico, tipologico, materico degli edifici e degli spazi aperti esistenti, rispetto alla condizione di partenza.

2. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della trasformazione deve prevedere e disciplinare:

  1. a) interventi volti alla riorganizzazione distributiva e planivolumetrica di una singola parte di territorio, anche con alterazioni dei preesistenti rapporti urbanistici.
  2. b) interventi di modifica e/o sostituzione del tessuto edilizio ed urbanistico esistente.
  3. c) interventi di nuova edificazione e/o di nuovo assetto degli spazi aperti.

3. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 57 punti e), f), g).

Art.61 Il criterio della conservazione funzionale

1. Il Piano Strutturale individua le aree nelle quali si consente o si rende auspicabile la conservazione delle destinazioni d'uso attuali.
Le attività in essere risultano confermate, sono ammissibili cambi di destinazione con funzioni compatibili.
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire le compatibilità (ambientali e funzionali), le eventuali specifiche e le eventuali precisazioni.

Art.62 Il criterio del miglioramento funzionale

1. Il Piano Strutturale individua le aree nelle quali si consenta o si renda auspicabile il miglioramento delle destinazioni d'uso, rispetto alla condizione di partenza.
Limitatamente ai sottosistemi insediativi, sono previste modifiche nelle attività solo in quanto capaci di migliorare la risorsa, in termini di valore estetico e/o per favorire il passaggio da condizioni monofunzionali a condizioni plurifunzionali.
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire le compatibilità (ambientali e funzionali), le eventuali specifiche e le eventuali precisazioni.

Art.63 Il criterio della trasformazione funzionale

1. Il Piano Strutturale individua le aree nelle quali si consenta o si renda auspicabile la trasformazione delle destinazioni d'uso, rispetto alla condizione di partenza.
Sono previste modifiche nelle destinazioni d'uso.
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire le compatibilità (ambientali e funzionali), e la natura specifica del cambiamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27