Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.6 Disposizioni generali

1. Obiettivo generale del Piano Strutturale di Montevarchi è il miglioramento della qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali dell'intero territorio e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico e dell'ambiente naturale. L'Amministrazione comunale ha la responsabilità generale delle politiche sul territorio e coordina e controlla la definizione degli interventi previsti nel Piano Strutturale, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

2. Per garantire la tutela delle risorse essenziali e l'adeguata fruibilità dei servizi del territorio l'Amministrazione Comunale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e degli strumenti operativi con le direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale.

3. Sarà compito dell'Amministrazione comunale provvedere al "monitoraggio" del territorio, attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi per la verifica periodica e costante nel tempo dello "Stato dell'Ambiente".

4. L'Amministrazione Comunale, con il Piano Strutturale, si impegna a svolgere e favorire direttamente o indirettamente, nei confronti degli utilizzatori delle risorse essenziali e dei servizi del territorio, le seguenti azioni:

  • - prevenzione e riduzione degli effetti ambientali negativi, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, evitando il trasferimento di inquinanti da un settore all'altro;
  • - protezione delle bellezze naturali;
  • - tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
  • - mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e dei servizi.

5. Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione del territorio, urbano ed extraurbano, per le operazioni che comportano interventi di conservazione, riqualificazione o trasformazione delle risorse naturali e dei servizi del territorio di Montevarchi, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dei rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni ed alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile, nonché al miglioramento della qualità della vita.

6. Il Regolamento Urbanistico deve prevedere norme operative e prescrizioni relative alle singole risorse naturali e non, come specificato dai seguenti articoli.

Art.6 bis Città e sistema degli insediamenti, infrastrutturali e tecnologici

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione al sistema degli insediamenti e ai sistemi infrastrutturali, deve precisare norme finalizzate al recepimento delle seguenti disposizioni:

  • - nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali, ai sensi dell'art.3, co.4 della L.R.1/2005, dovranno essere consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, ovvero dovranno, in ogni caso, concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti sono subordinati alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, ai sensi dell'art.3, co.5 della L.R.1/2005, sono consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio, ovvero garantire almeno l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni; in particolare, in questi interventi, devono essere assicurati i servizi inerenti:
    1. a) all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
    2. b) alla difesa del suolo;
    3. c) alla gestione dei rifiuti solidi;
    4. d) alla disponibilità dell'energia;
    5. e) ai sistemi di mobilità;
    6. f) al sistema del verde urbano;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di recupero dei tessuti insediativi esistenti possono essere realizzati solo quando una convenzione disciplini, tra l'altro:
    1. a) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative all'intervento o di quelle opere che siano necessarie per allacciare l'area ai pubblici servizi;
    2. b) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti dovranno prevedere una dotazione minima inderogabile di standard di urbanizzazione primaria "parcheggi e verde pubblico attrezzato" e di secondaria "aree per l'istruzione e per attrezzature di interesse comune". Le suddette quantità dovranno essere determinate dal Regolamento Urbanistico, tenendo conto sia del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione che del fabbisogno pregresso dei tessuti circostanti.

Art.6 ter Patrimonio collinare

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa "Patrimonio collinare", così come definito dalla disciplina del P.I.T., deve precisare norme finalizzate al recepimento delle seguenti disposizioni:

  • - si dovrà "considerare equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione";
  • - si dovranno disincentivare le "aspettative [...] di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il patrimonio collinare" e le "tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana";
  • - si dovranno incentivare "misure perequative per dislocare la realizzazione [degli interventi] in aree diverse da quelle di maggior pregio o maggiore fragilità paesistica e ambientale".

Art.7 Aria

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa aria, deve precisare norme finalizzate alla:

  • - limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
  • - limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico secondo quanto disciplinato dal Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento attuativo;
  • - limitazione e compensazione dell'inquinamento da radiazioni magnetiche non ionizzanti;
  • - limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e dell'aridità dell'aria.

Art.8 Acqua

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, deve precisare norme finalizzate al:

  • - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;
  • - regimazione delle acque superficiali;
  • - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
  • - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
  • - verifica e messa in sicurezza dei pozzi e delle acque sotterranee;
  • - riduzione e/o compensazione dei consumi;
  • - limitazione del numero dei pozzi artesiani realizzati da privati.

2. Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale individuati nella tav.25 "I vincoli sovraordinati" e ricadenti negli ambiti, di cui al successivo titolo IV, con particolare riferimento agli ambiti del sottosistema insediativo di fondovalle, valgono le seguenti disposizioni, di cui al D.P.R.n.236 del 24 maggio 1988:

  • - nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche;
  • - nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • • dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • • accumulo di concimi organici;
    • • dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • • aree cimiteriali;
    • • spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • • apertura di cave e pozzi;
    • • stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    • • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • • impianti di trattamento di rifiuti;
    • • pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro allontanamento.

Art.9 Suolo e sottosuolo

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa suolo e al sottosuolo, dovrà precisare, tenendo conto del D.P.G.R.n.26/R/2007, norme finalizzate alla:

  • - riduzione dei fattori di pericolosità geomorfologica, idraulica e idrogeologica;
  • - stabilizzazione dei versanti collinari;
  • - verifica di bacini di accumulo;
  • - controllo dei rilevati delle infrastrutture viarie;
  • - controllo di sottopassi e botti;
  • - contenimento di sbancamenti, scavi reinterri;
  • - contenimento di costruzioni interrate;
  • - controllo delle reti sotterranee e delle fognature.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà fissare le percentuali di terreno permeabile di pertinenza delle nuove costruzioni e degli ampliamenti; tale rapporto non potrà, comunque, essere inferiore al 25% della superficie fondiaria ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R.n.2/R/2007.

Art.10 Ecosistemi della fauna e della flora ed aree di particolare interesse ambientale

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione agli ecosistemi della fauna e della flora, deve precisare norme finalizzate alla:

  • - tutela ed alla conservazione della biodiversità floristica, faunistica e vegetazionale;
  • - tutela e conservazione del patrimonio boschivo;
  • - tutela e conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27