Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.19 Aree di tutela paesistica delle strutture urbane

1. Sono individuate come invarianti le aree che definiscono l'intorno territoriale contiguo alle strutture urbane del fondovalle, da salvaguardare in quanto aree di tutela paesistica dei centri storici di Montevarchi, Levanella e Levane Alta.

2. Le aree di tutela paesistica delle strutture urbane costituiscono di per se elemento di invarianza.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Le aree non sono da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione. È consentita ai margini dell'area di tutela paesistica di Levanella la localizzazione di un intervento di nuova edificazione finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Nelle aree ricadenti all'esterno del sottosistema insediativo di fondovalle, ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III, è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria, con l'esclusione delle localizzazioni dei fabbricati sulle stesse aree.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27