Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.6 bis Città e sistema degli insediamenti, infrastrutturali e tecnologici

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione al sistema degli insediamenti e ai sistemi infrastrutturali, deve precisare norme finalizzate al recepimento delle seguenti disposizioni:

  • - nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali, ai sensi dell'art.3, co.4 della L.R.1/2005, dovranno essere consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, ovvero dovranno, in ogni caso, concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti sono subordinati alla presenza o all'impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, ai sensi dell'art.3, co.5 della L.R.1/2005, sono consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio, ovvero garantire almeno l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni; in particolare, in questi interventi, devono essere assicurati i servizi inerenti:
    1. a) all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
    2. b) alla difesa del suolo;
    3. c) alla gestione dei rifiuti solidi;
    4. d) alla disponibilità dell'energia;
    5. e) ai sistemi di mobilità;
    6. f) al sistema del verde urbano;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di recupero dei tessuti insediativi esistenti possono essere realizzati solo quando una convenzione disciplini, tra l'altro:
    1. a) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative all'intervento o di quelle opere che siano necessarie per allacciare l'area ai pubblici servizi;
    2. b) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
  • - i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione e recupero dei tessuti insediativi esistenti dovranno prevedere una dotazione minima inderogabile di standard di urbanizzazione primaria "parcheggi e verde pubblico attrezzato" e di secondaria "aree per l'istruzione e per attrezzature di interesse comune". Le suddette quantità dovranno essere determinate dal Regolamento Urbanistico, tenendo conto sia del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione che del fabbisogno pregresso dei tessuti circostanti.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27