Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Argomenti
Art.47 i distributori di carburante
47.1. Sono le aree destinate agli impianti stradali di distributori carburanti per autotrazione.
47.2. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono indicate sulle tavole "la disciplina del suolo" del presente Regolamento con proprio simbolo grafico.
47.3.4. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e arredo urbano.
47.5. Le nuove infrastrutture destinate ad impianti stradali di distributori carburanti dovranno osservare, ai sensi della L.R.28/2005, unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio e non sono consentite nei seguenti tessuti:
- * tessuto d'impianto medioevale (T1);
- * tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2);