Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.40 il verde di arredo stradale

40.1. Sono le aree, pubbliche o private, "di pertinenza" delle strade che svolgono un ruolo importante di valorizzazione del decoro urbano delle stesse.

40.2. Per il verde di arredo stradale è prescritta la realizzazione di filari alberati in modo da consentire l'abbattimento degli impatti di tipo atmosferico, acustico e visivo, dovuti al traffico veicolare. In queste aree è sempre consentita la realizzazione di parcheggi a raso e di percorsi pedonali e ciclabili.

40.3. Le aree indicate come verde di arredo stradale sono considerate "fasce di rispetto" della maglia stradale e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione, salvo quanto prescritto al comma precedente.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14