Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.33 le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani (A8)

33.1. Descrizione dell'area:

33.1.1. Le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani sono le aree utilizzate per l'agricoltura che, seppur all'interno del perimetro delle Utoe individuate dal Piano Strutturale, non vengono destinate ad altre funzioni dal presente Regolamento. Tali aree possono essere oggetto della ricollocazione delle nuove previsioni insediative, qualora le previsioni contenute nel presente Regolamento siano decadute, ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.

33.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

33.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

33.2.2. Nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità;
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali)
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

33.2.3. Nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani sono comunque consentiti gli interventi previsti da P.M.A.A. presentati precedentemente alla approvazione del Piano Strutturale.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14