Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Argomenti
Art.26 le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico (A1)
26.1. Descrizione dell'area:
26.1.1. Le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, sono costituite dall'insieme delle invarianti strutturali "boschi di pregio", "geotopi" e "pascoli", individuate nella tavola 26 del Piano Strutturale. Sono inoltre compresi in queste aree agricole, limitatamente alle parti ricadenti nei fondovalli stretti, l'"ambito della rete di connessione con il Chianti" e l'"ambito della connessione con la collina" individuati nella tavola 1 del Piano Strutturale.
26.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:
26.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, non sono consentite le manomissioni di qualsiasi natura dei terreni, quali i modellamenti e le escavazioni, ed è prescritta la conservazione delle componenti morfologiche dei suoli.
26.2.2. Nelle aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, sono valide le seguenti disposizioni specifiche:
- * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie, quali le attività silvicolturali;
- * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
- * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
- * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
- * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
- * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
- * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
- · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
- · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · siepi di specie arbustive tipiche locali;
- · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
- * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
- * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi agricoli);
- * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L.122/1989;
- * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
- * è esclusa l'attività vivaistica;
- * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.
26.2.3. Per quanto riguarda la gestione silvicolturale si rimanda ai piani di gestione forestale e ai piani di coltivazione secondo quanto disposto dall'allegato "E" del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.
26.2.4. Indipendentemente dalle pratiche silvicolturali, è prescritta la conservazione e la manutenzione dei seguenti elementi:
- * la dotazione boschiva;
- * la caratterizzazione delle specie arboree;
- * la rete dei sentieri e la viabilità minore.
N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.