Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.24 i nuclei isolati residenziali del territorio aperto derivanti dalla dismissione di ex edifici scolastici (NIR)

24.1. Descrizione:

24.1.1. Sono i nuclei isolati residenziali, collocati in area agricola, derivanti dalla dismissione degli ex edifici scolastici di Caposelvi (NIR 1) e di La Selva (NIR 2).

24.1.2. L'obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di consentire la trasformazione dei due edifici ex scolastici. Successivamente all'intervento di ampliamento e di trasformazione l'edificio di Caposelvi sarà inserito nell'area agricola (A3) "le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" di cui all'art.28 del presente Regolamento, mentre l'edificio di La Selva sarà inserito nell'area agricola (A5) "le aree agricole primarie" di cui all'art.30 del presente Regolamento.

24.1.3. I nuclei isolati residenziali del territorio aperto sono considerati zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M.1444/1968.

24.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

24.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

24.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2 e Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d)
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

24.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

24.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante i nuclei isolati residenziali è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

24.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante i nuclei isolati residenziali sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

24.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a comune degli edifici. Per quest'ultimo intervento è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

24.4. Parametri urbanistici:

24.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2.

NIR 1 (ex scuola di Caposelvi):

  • * Recupero della Sluv esistente 150 mq. di Slu aggiuntiva;
  • * Rc = 70%;
  • * Np = fino a 2 fuori terra;
  • * Ipf = 25%.
  • * fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
  • * fattibilità idraulica: Tale area non è stata analizzata nello specifico nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e pertanto, in sede di Regolamento Urbanistico ne è stata attribuita la fattibilità sulla base della prossimità al torrente Caposelvi e dell'indicazione data dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (Livello di sintesi - scala 1:25.000) che classifica l'area in P.I.2 (corrispondente ad esondazioni per Tr=200 anni). Si prescrive in fase di redazione dei progetti di eseguire uno specifico studio idrologico-idraulico sul torrente Caposelvi al fine di determinare con maggior dettaglio la condizione di rischio idraulico dell'area e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari secondo le norme vigenti in materia di rischio idraulico, per l'eventuale messa in sicurezza idraulica per eventi con ricorrenza duecentennale. Tale studio ed eventuali progetti dovranno essere sottoposti al parere degli enti competenti. Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
  • * fattibilità sismica: Non definita.

NIR 2 (ex scuola di La Selva)*:

* L'estratto cartografico della fattibilità dell'intervento è riportato all'interno della relazione geologica.

  • * Recupero della Sluv esistente 360 mq. di Slu aggiuntiva;
  • * Rc = 70%;
  • * Np = fino a 2 fuori terra;
  • * Ipf = 25%.

* fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

* fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

* fattibilità sismica: Non definita.

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale
  • * i nuovi edifici e le nuove pertinenze dovranno essere realizzati tenendo conto del contesto paesaggistico in cui sono inseriti.

24.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

24.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente comma 24.4.1.

24.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

24.5.3. È comunque esclusa la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14