Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.18 il tessuto d'impianto medioevale (T1)

18.1. Descrizione:

18.1.1. È il tessuto originario di Montevarchi, racchiuso dal perimetro delle mura, e degli altri nuclei di fondovalle e di collina che hanno origine medievale ossia Levane Alta, Levanella, Ricasoli, Ventena, Moncioni, Rendola e Caposelvi.

18.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di favorire la conservazione e la valorizzazione degli edifici e degli elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, e di promuoverne la valorizzazione attraverso l'insediamento di tutte le destinazioni d'uso compatibili con il valore storico architettonico del tessuto.

18.1.3. Il tessuto di impianto medievale è considerato zona territoriale omogenea "A" ai sensi del D.M.1444/1968.

18.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

18.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

18.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2, Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d)
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;
  • * Residenziale (Re) al piano terra degli edifici esistenti, ad eccezione degli edifici esistenti dei centri minori delle frazioni collinari.

18.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

18.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è il Risanamento Conservativo (Rc).

18.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

18.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia, non riducano le parti a comune degli edifici, non generino, nei casi di frazionamenti di unità immobiliari residenziali, monolocali con tagli inferiori a 45 mq e alloggi con tagli inferiori a 60 mq, e vengano eseguiti secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

18.3.4. Qualsiasi intervento sugli edifici del tessuto con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento. Inoltre, per questi interventi, dovrà essere depositato il relativo certificato di agibilità/abitabilità.

18.4. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

18.4.1. Non è consentita la realizzazione di nuove opere pertinenziali.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14