Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.59 la perequazione urbanistica

59.1.1. La perequazione urbanistica è la modalità con la quale è consentito incrementare la capacità edificatoria delle "aree di trasformazione" sottoposte a scheda norma AT_R, AT_P e di recupero AR, specificatamente disciplinata in ciascuna scheda norma, e dei lotti liberi di completamento LL. In quest'ultimo caso la capacità edificatoria può essere incrementata fino a raggiungere un indice territoriale (it) complessivo pari 0,20 mq/mq.

59.1.2. Le aree che possono trasferire la capacità edificatoria loro assegnata, per mezzo dell'indice territoriale (it), nelle aree di trasformazione di cui al co.59.1.1., sono:

  1. a) le aree per il verde pubblico attrezzato e/o per parcheggi interne al parco dei cappuccini (PN1_P3), di cui al co.35.4.4., e interne al parco fluviale dell'Arno (PN2_P3), di cui al co.36.5.4. del presente Regolamento;
  2. b) le aree per il verde pubblico attrezzato di progetto, di cui all'art.44.6. del presente Regolamento;
  3. c) le aree per parcheggi pubblici di progetto, di cui all'art.45.6. del presente Regolamento;
  4. d) le aree destinate ai nuovi tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle, di cui all'art.46.2. del presente Regolamento.

Le suddette aree possono essere alienate anche per parti.

59.1.3. Oltre a quanto disposto al co.59.1.2. può essere trasferita nelle aree di trasformazione di cui al co.59.1.1. la seguente capacità edificatoria:

  1. a) la capacità edificatoria certificata nel registro dei crediti edilizi a singole o a più particelle catastali;
  2. b) la capacità edificatoria derivante dalla demolizione degli edifici sottoposti a tale intervento ed espressamente individuati nelle aree di recupero AR;
  3. c) la capacità edificatoria assegnata alle aree di trasformazione sottoposte a scheda norma AT_S o di proprietà dell'Amministrazione comunale.

59.1.4. Il trasferimento di capacità edificatoria può avvenire anche trasversalmente da una Utoe ad un'altra delle tre Utoe di fondovalle ("Montevarchi", "Levane" e "Levanella") e dei lotti liberi "BELVEDERE 1" (LL_B23), "BELVEDERE 2" (LL_B24), dell'Utoe di Moncioni, ed "EX SCUOLA VENTENA" (LL_B35) dell'Utoe di Ventena o dall'Utoe "Aree Agricole di Pianura" e "Aree Agricole di Collina" alle tre Utoe di fondovalle.

59.1.5. Il trasferimento della capacità edificatoria deve avvenire previa formazione di un comparto edificatorio perequativo definito con una variante al Regolamento Urbanistico. Tale comparto dovrà disciplinare il legame tra le aree che possono "cedere" capacità edificatoria e le aree di trasformazione che possono "ricevere" capacità edificatoria. L'operazione di trasferimento si intende conclusa solo quando la sottoscrizione di una convenzione sancisce, da un lato, il deposito della capacità edificatoria nelle aree di trasformazione che possono "ricevere", e dall'altro, il passaggio al patrimonio del Comune delle aree che possono "cedere" capacità edificatoria.

59.1.6. Qualora si intenda trasferire nelle "aree di trasformazione" sottoposte a scheda norma AT_P, la capacità edificatoria con destinazione d'uso industriale/ artigianale derivante da quanto disposto nel co.59.1.3. punti a) e b), tale capacità edificatoria sarà incrementata di 1/3.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14