Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

co.63.1.9 area di trasformazione "VIA BURZAGLI 2" (AR23)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.020*

2. superficie fondiaria (Sf): mq -

3. superficie utile lorda (Slu): mq a pari Sluv

4. superficie utile lorda incrementata (Slu ): mq -

5. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

5.1. verde pubblico: mq -

5.2. piazza pavimentata: mq 885

6. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

7. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

7.1. strada: mq -

7.2. verde di arredo stradale: mq -

8. numero di piani (Np): nº ad esaurimento Sluv

9. altezza massima (Hmax): mt -

10. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.57.6.3. del presente regolamento

11. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

12. obiettivi di progetto: Riqualificazione dell'area e dell'edificio di notevole pregio storico-architettonico attraverso il recupero del corpo di fabbrica posto lungo la ferrovie, la demolizione delle costruzioni incongrue ed il loro trasferimento nelle schede norma individuate con le modalità della perequazione urbanistica di cui all'art.59 del presente Regolamento. Realizzazione di un ampio spazio pubblico pedonale a servizio di un'area priva di infrastrutture adeguate.

13. note: *La superficie territoriale è comprensiva di 1.135 mq agli edifici sottoposti a recupero ed il relativo resede di pertinenza.

14. infrastrutture a rete: -

15. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

16. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

17. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14