Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.7 durata ed efficacia del regolamento urbanistico

7.1. Il Regolamento Urbanistico ha validità a tempo indeterminato salvo quanto previsto dall'art.55, co.5 e 6 della L.R.1/2005.

7.2. I piani attuativi approvati mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i piani stessi possono essere modificati, su richiesta degli interessati, fermi restando i parametri urbanistici in essi contenuti.

7.3. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o da titoli abilitativi relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o ad altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14