Norme del Regolamento Edilizio

Art. 1 contenuti e finalità del regolamento edilizio

1.1. Il presente Regolamento edilizio è ispirato a criteri di snellezza delle procedure e al principio della responsabilità degli operatori pubblici, dei professionisti e delle figure incaricate dell'esecuzione dell'opera, mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio, nell'intento di conseguire la migliore qualità dei progetti nel quadro di una permanente ricerca della qualità architettonica degli edifici, degli spazi pubblici e del territorio aperto.

1.2. Il presente Regolamento edilizio integra la normativa urbanistico edilizia nazionale e regionale e le norme degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

1.3. Il Comune a tutela degli interessi dei singoli cittadini e degli interessi pubblici e collettivi, si avvale degli strumenti dello Sportello unico dell'Edilizia e degli organi consultivi tecnici cos&igrave come disciplinati dalla normativa urbanistico edilizia nazionale e regionale.

1.4. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non istituisca la Commissione Edilizia ai sensi dell'art.148 della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le relative funzioni sono svolte da una Commissione e/o da una Conferenza dei Servizi Interna, formata dai Responsabili dei procedimenti e dai vari Responsabili dei Servizi.

Art. 2 sanzioni sulla mancata applicazione del regolamento edilizio

2.1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento edilizio, quando non sanzionate da specifiche norme statali, regionali e regolamentari, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa è graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25 (venticinque) euro ad un massimo di 500 (cinquecento) euro ai sensi del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Con apposita Deliberazione la Giunta Comunale definisce le sanzioni amministrative da applicare alle diverse infrazioni, anche raggruppate per gruppi omogenei, con riferimento alla loro gravità in termini di lesione degli interessi pubblici e collettivi.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35