Norme del Regolamento Edilizio

Art. 13 disciplina del cantiere

13.1. Tutti i luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, manutenzione o riparazione e demolizione di opere edilizie sono da considerarsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina del presente regolamento e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia urbanistico edilizia.

13.2. Nei cantieri devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le norme sulla prevenzione incendi, l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti nonché ogni altra disposizione vigente in materia di conduzione dell'attività edilizia in genere.

13.3. Nei cantieri soggetti all'applicazione del D.Lgs.81/2008 dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano operativo di sicurezza.

13.4. Nei cantieri devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose pubbliche e private, nonché a limitare le molestie nei confronti di terzi e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

13.5. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

13.6. Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse) nonché di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Responsabili dell'osservanza delle norme di cui sopra sono l'esecutore dei lavori ed il capo cantiere nominato dall'impresa esecutrice.

13.7. Nell'ambito del cantiere edilizio, ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa l'installazione a titolo precario di manufatti prefabbricati o simili, strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso.

13.8. Nell'esecuzione di opere di demolizione devono osservarsi le seguenti norme:

  • - deve essere evitato l'accumulo di materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l'igiene e la sicurezza pubblica;
  • - deve essere evitato l'accumulo di materiali pesanti nei piani degli edifici;
  • - deve essere evitato il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
  • - deve essere evitato il gettito di materiali demoliti, od altro, dai ponteggi, o dagli edifici, verso la pubblica via o gli spazi comunque aperti al pubblico passaggio;
  • - è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

13.9. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante mediante puntellature o adeguata scarpa e in modo da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze. Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del codice della strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l'uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione stradale.

13.10. Presso il cantiere deve essere conservata copia dei seguenti documenti:

  • - l'atto abilitativo con i relativi elaborati di progetto;
  • - il progetto strutturale, depositato al genio civile, per opere in cui viene utilizzato il cemento armato o strutture metalliche (L.1086/1971) o soggette alla normativa in materia di costruzioni in zone sismiche (L.64/1974);
  • - la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici;
  • - la notifica preliminare e la documentazione prevista dal D.Lgs.81/2008 in caso di cantiere soggetto all'applicazione dello stesso decreto.
  • - il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;
  • - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.

Art. 14 inizio dei lavori

14.1. Il titolare di concessione edilizia e della denuncia di inizio attività deve dare comunicazione scritta al dirigente o al responsabile del servizio dell'inizio dei lavori, contestualmente all'inizio dei medesimi.

14.2.1. Alla comunicazione devono essere allegati, se non precedentemente depositate:

  • - documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio (L.10/ 1991);
  • - attestazione dell'avvenuta denuncia di opere in cemento armato (L.1086/1971) ove necessario;
  • - attestazione dell'avvenuta denuncia di opere soggette alla normativa antisismica (L.64/1974) ove necessario;
  • - attestazione dell'avvenuta trasmissione all'AUSL della notifica preliminare per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.81/2008.
  • - attestazione delle verifiche da effettuare ai sensi dell'art.90 co.9 del D.Lgs.81/2008.

14.2.2. Alla comunicazione d'inizio dei lavori deve essere allegata inoltre la richiesta di attibuzione 'provvisoria' o di 'soppressione' della numerazione civica.

14.3. Se non già specificato nell'atto abilitativo, la comunicazione deve contenere l'indicazione del direttore dei lavori e del costruttore. Unitamente al nominativo devono essere comunicati i codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL e CASSA EDILE del costruttore.

14.4. In ogni caso qualunque successiva variazione del direttore dei lavori e del costruttore devono essere contestualmente comunicata allo Sportello unico per l'Edilizia. Il nuovo nominativo del costruttore deve essere comunicato entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro.

14.5. Se non già specificato negli atti abilitativi, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori deve inoltre essere prodotta una dichiarazione attestante l'ubicazione della discarica prescelta per il conferimento dei materiali di risulta, la quale dovrà essere regolarmente autorizzata a norma di legge per i rifiuti speciali inerti.

La documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei materiali a detta discarica dovrà essere conservata presso il cantiere.

In alternativa, potrà essere prodotto l'impegno a reimpiegare i materiali di risulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo.

14.6. Al momento dell'inizio dei lavori dovrà essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:

  • - le opere in corso di realizzazione;
  • - la natura dell'atto abilitante all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
  • - il nominativo del titolare dell'atto abilitante;
  • - il nominativo del progettista;
  • - il nominativo del direttore dei lavori;
  • - il nominativo dell'esecutore dei lavori.
  • - il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
  • - il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
  • - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
  • - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
  • - ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

Art. 15 ultimazione lavori

15.1. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare dell'atto abilitativo, congiuntamente al direttore dei lavori, allo Sportello unico per l'Edilizia entro il termine di validità dello stesso titolo abilitativo.

15.2. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata inoltre la richiesta di attibuzione 'definitiva' della numerazione civica.

15.3. Dopo l'avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, l'atto, in forza del quale sono stati eseguiti i lavori, si intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera deve essere preceduta dal deposito di un nuovo atto abilitativo.

15.4. Quando, per inerzia del titolare dell'atto abilitativo e degli altri soggetti responsabili dell'esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste dalla legge.

Art. 16 altri adempimenti

16.1. Nel corso dei lavori, e comunque prima del deposito dell'autocertificazione di abitabilità o agibilità, il titolare dell'atto abilitativo deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

  • - richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura (l'allacciamento é obbligatorio per i nuovi insediamenti in zone servite dalla fognatura comunale e per i nuovi insediamenti produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione di abitabilità ed agibilità);
  • - domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (solo per gli insediamenti diversi da quelli di cui sopra).

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35