Norme del Regolamento Edilizio

Art. 7 titoli abilitativi all'esecuzione di opere edilizie

7.1. L'esecuzione di opere edilizie che non rientrino nel campo dell'attività edilizia libera, può avvenire esclusivamente in presenza di idoneo titolo abilitativo, acquisito o depositato in ragione dell'intervento da realizzare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

7.2. La tipologia, le modalità di acquisizione, i termini di validità, efficacia e decadenza e l'onerosità dei titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie, sono definiti dalle fonti normative in materia edilizia e di procedimento amministrativo, come precisati dalla vigente disciplina urbanistico - edilizia e dal presente Regolamento.

Art. 8 modalità di presentazione delle istanze e alcune prescrizioni relative ai procedimenti amministrativi

8.1.1. Le istanze devono essere presentate su appositi moduli predisposti dalla Regione Toscana contenenti:

  • - i dati anagrafici, se l'avente titolo è una persona fisica, o i dati inerenti la sede sociale e legale, in caso di persona giuridica;
  • - l'indicazione del recapito dell'avente titolo, se diverso da quello indicato al punto precedente;
  • - il codice fiscale o la partita iva;
  • - il titolo legittimante la richiesta o il deposito.

8.1.2. Se il richiedente non è il proprietario dell'area o dell'immobile, alla richiesta o al deposito dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario che dà titolo alla richiesta o al deposito stesso. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche, la richiesta o il deposito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e si deve altres&igrave produrre idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed i dati dello stesso legale rappresentante.

8.1.3. Le istanze presentate dovranno essere firmate da ogni proprietario, o avente titolo, e dal progettista, e dovranno essere corredate dalla documentazione, corrispondente al tipo di intervento edilizio. Nell'ipotesi vi sia più di un progettista, ognuno di questi dovrà sottoscrivere il progetto per la parte di propria competenza.

8.2. Alle istanze si dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

Per gli importi relativi si dovrà consultare il provvedimento in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

8.3. Lo Sportello unico dell'Edilizia comunicherà al richiedente o al depositante il nominativo del responsabile del procedimento.

8.4. I pareri del responsabile del procedimento o di un organo collegiale decadono dopo un anno dalla loro comunicazione. Decorso tale termine, senza che i richiedenti abbiano prodotto le eventuali integrazioni richieste (comprensive della corresponsione dei contributi), il procedimento amministrativo si considera concluso e si procederà all'archiviazione della pratica. Il richiedente, in tal caso, dovrà presentare eventualmente nuova istanza secondo le modalità e le norme urbanistico-edilizie vigenti al momento della presentazione della nuova richiesta.

8.5. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art.203 della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per la mancata regolarizzazione in caso di inconpletezza e inadeguatezza degli elaborati della SCIA, il termine congruo di cui all'art.145, co.8 della stessa legge regionale è fissato in 90 giorni.

Art. 9 Documentazione minima

9.1. La documentazione da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato di sovrapposizione. A tale scopo è definita, nel presente Regolamento, una documentazione minima da depositare allo Sportello unico per l'Edilizia a corredo della modulistica (scaricabile sul sito istituzionale) appropriata alla tipologia di intervento.

Documentazione minima di progetto - elaborati testuali

Relazione di analisi storico-critica atta a documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili classificati dallo strumento urbanistico come soggetti a restauro e/o risanamento conservativo, nei termini e modi da questo precisati.

Relazione tecnico illustrativa contenente:

  • - l'identificazione dell'immobile, in termini catastali, di destinazione urbanistica e di legittimità dello stato attuale;
  • - l'illustrazione del progetto;
  • - la dimostrazione di conformità del medesimo ai vincoli insistenti sull'immobile, alle diverse norme incidenti sull'attività edilizia, alla disciplina dello strumento urbanistico e del presente Regolamento;
  • - gli elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto e le caratteristiche dei materiali.
  • - l'indicazione, per i diversi elementi del progetto, ivi compreso l'impianto delle alberature, dei possibili conflitti e criticità rispetto al contesto esistente e delle relative soluzioni.

Relazione Abbattimento Barriere Architettoniche nei casi e nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, comprensiva di dichiarazione di conformità e specifica delle eventuali soluzioni tecniche alternative.

Relazione di carattere geologico e/o geotecnico nei casi e nei termini prescritti dalle specifiche normative di settore.

Relazioni tecnico specialistiche in materia di protezione acustica, contenimento dei consumi energetici, sicurezza in copertura e quanto altro previsto dalla vigente normativa di settore.

Documentazione fotografica di rilievo, generale e di dettaglio, dell'immobile, proporzionata alla natura e complessità del medesimo, estesa al fronte dell'edificio e al contesto urbano circostante.

Prospetto di autocalcolo degli oneri (solo per opere onerose) corredato da relativo elaborato grafico dimostrativo dei calcoli dimensionali.

Documentazione minima di progetto - elaborati grafici

Estratto di mappa catastale ed urbanistica con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento.

Planimetria plano-altimetriche in scala 1/200 con indicazione delle quote del lotto interessato e degli spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto).

Planimetria dell'area di proprietà, degli spazi pubblici in scala 1/200 con indicazione di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione quali collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d'acqua, servitù pubbliche, alberature ed opere a verde, ecc. (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

Planimetria delle aree a verde in scala 1/200 sia pubbliche che private, con indicazione delle superfici almeno parzialmente permeabili, delle alberature di medio e alto fusto con le dimensioni dell'ingombro della chioma al massimo sviluppo e maturità e dei parametri che possano determinare la destinazione d'uso di bosco, ai sensi di Legge. (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

Profili dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti. (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

Tavola esplicativa analitica dei calcoli per la determinazione dei valori e parametri urbanistici previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia scomposti in figure geometriche elementari quotate. (Stato attuale e Stato di progetto)

Pianta dell'unità immobiliare nella scala minima 1:100 completa di quotatura delle dimensioni di ciascun vano e delle aperture di facciata, indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori, indicazione della superficie di ciascun vano abitabile con verifica del relativo rapporto areo-illuminante. (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

Sezioni dell'edificio nella scala minima 1:100 debitamente quotate, sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio e dell'unità immobiliare, i rapporti altimetrici con le aree e gli edifici contigui. (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

Prospetti dell'edificio nella scala minima 1:100 con indicazione dei materiali, nei casi in cui siano previste modifiche in esterno (Stato attuale; Stato di progetto e Sovrapposto)

9.2. Ai fini di una corretta lettura dell'intervento edilizio nel suo complesso, gli elaborati di stato sovrapposto, in caso di titoli a variante, devono riportare sempre, oltre al sovrapposto con la precedente soluzione progettuale, anche la sovrapposizione tra lo stato antecedente ai lavori e quello di progetto, come variato, evidenziando in giallo le parti demolite e in rosso quelle costruite.

9.3. Gli elaborati costituenti il progetto depositato in forma cartacea, devono essere prodotti nel formato UNI A4 o ad esso ridotti mediante piegatura, ciascuno provvisto di apposita mascherina identificativa del contenuto della tavola e con spazio sufficiente per i timbri da apporsi da parte del Comune.

9.4. Gli elaborati costituenti il progetto depositato in forma telematica devono essere redatti con formato, scala e composizione tali da consentirne un'efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo definite e scaricabili sul sito istituzionale.

Art. 10 opere urgenti

10.1. Le opere di urgenza e necessità immediata, al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguite senza preventiva domanda, sotto la responsabilità del committente e solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettivo pericolo.

10.2. È fatto obbligo al proprietario, o all'avente titolo, dare, entro 24 (ventiquattro) ore, comunicazione al dirigente o al responsabile del servizio, specificando natura, entità e ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza, allegando preferibilmente documentazione fotografica. Entro 20 (venti) giorni il proprietario, o l'avente titolo, deve regolarizzare, attraverso la richiesta o il deposito di un atto abilitativo, l'esecuzione dei lavori suddetti. Il committente dell'intervento, qualora non sia il proprietario, o l'avente titolo, deve darne immediata notizia all'uno o all'altro, a seconda dei casi, per metterlo in grado di adempiere a quanto sopra disposto.

Art. 11 disciplina sulla proroga dei titoli edilizi

11.1. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare dell'atto. Sono tali e danno quindi diritto alla proroga i seguenti fatti:

  • - impedimenti derivanti da eventi naturali;
  • - situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile già al momento della richiesta dell'atto;
  • - il provvedimento di sospensione dei lavori;
  • - la dichiarazione di fallimento dell'originario titolare dell'atto in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
  • - il sequestro penale del cantiere e la successiva necessità di negoziare ex novo le condizioni dell'appalto.

11.2. La proroga può essere accordata, inoltre, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

11.3. Decorsi i termini, sia per il mancato inizio dei lavori entro un anno che per la non avvenuta ultimazione degli stessi entro il termine di validità dell'atto, il permesso di costruire decade di diritto.

11.4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di validità dell'atto il titolare del permesso di costruire, anteriormente alla scadenza, può richiedere una proroga ed ove questa non fosse possibile dovrà richiedere un nuovo atto abilitativo per la parte non ultimata.

11.5. La richiesta di proroga deve essere avanzata dal titolare del permesso di costruire su apposita istanza alla quale dovranno essere allegati i documenti attestanti la natura del fatto che ha provocato il ritardo e l'attestazione che il fatto sopravvenuto è estraneo alla propria volontà.

11.6. La richiesta di proroga viene accordata senza tener conto della conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga medesima.

11.7. La proroga viene accordata, su apposita istanza del titolare il permesso di costruire, quando le opere ancora da ultimare abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione ordinaria o straordinaria. In questo caso i termini temporali di validità della concessione o autorizzazione edilizia vengono ipso facto prorogati di un anno dalla originaria scadenza.

11.8. Nel caso in cui non sia possibile procedere con un provvedimento di proroga, i lavori non ultimati nel termine stabilito potranno essere realizzati previo nuovo atto abilitativo per la parte non ultimata, sempre che le opere ancora da eseguire risultino conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della richiesta del nuovo atto abilitativo. Si procede altres&igrave, ove necessario, al ricalcolo dei contributi.

11.9. Quando il permesso di costruire non risulti prorogabile o rinnovabile, o comunque quando non risulti avanzata dal titolare alcuna istanza di proroga o di rinnovo, lo Sportello unico per l'Edilizia, ne pronuncia la decadenza. Con la notifica al titolare della concessione edilizia dell'avvenuta decadenza, l'atto viene a perdere ogni validità e le opere non potranno essere ultimate se non dopo che sia stato richiesto ed ottenuto nuovo ed apposito permesso di costruire in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della richiesta del nuovo atto abilitativo e se necessario previa conformazione delle opere non ultimate alla normativa medesima.

11.10. Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine improrogabile di tre anni dalla data di inizio.

Art. 12 contributi

12.1. La quota parte del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione si determina applicando al volume della costruzione (oppure, ove previsto, alla sua superficie) la tariffa unitaria stabilita con apposita deliberazione del consiglio comunale.

12.2. La quota parte del contributo commisurato al costo di costruzione si determina applicando alla superficie della costruzione la tariffa unitaria stabilita con apposita deliberazione del consiglio comunale.

12.3. Per manufatti non valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da tennis, ecc.) deve essere prodotta perizia analitica del costo delle opere. Detta stima dovrà comprendere tutte le lavorazioni, necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte, ed essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà redatta sotto forma di perizia giurata, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere, previste dal progetto, i prezzi unitari delle medesime, desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale.

12.4. I contributi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) sono calcolati dal comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre negli altri casi sono calcolati dal progettista abilitato all'atto del deposito della stessa.

12.5. I contributi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) possono essere rateizzati in non più di 6 (sei) rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35