Norme del Regolamento Edilizio

Art. 4 interventi di trasformazione edilizia e urbanistica

4.1. I tipi di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, sono definiti e disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si rimanda integralmente salvo quanto di seguito disciplinato.

4.2. Gli interventi di Risanamento conservativo oltre agli interventi specificati all'art.135, co.2 lett.c) della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni comprendono i frazionamenti, gli accorpamenti, la costruzione di soppalchi e il mutamento della destinazione d'uso purché non compromettano i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio.

4.3. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia si definiscono di tipo 1 gli interventi specificati all'art.134, co.1 lett.h) della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali interventi comprendono inoltre:

  • - la costruzione di soppalchi, tettoie, balconi, ecc. ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
  • - il rialzamento di 30 cm del sottotetto, che può essere portato fino ad un massimo di cm 60 al fine di renderlo abitabile;
  • - la realizzazione di autorimesse pertinenziali, ripostigli e cantine, locali per impianti tecnologici o volumi tecnici ubicati nel resede dell'edificio;
  • - la demolizione di volumi accessori e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza o in adiacenza al fabbricato principale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio ed in nessun caso sul fronte principale prospicente spazi pubblici;
  • - le sistemazioni delle aree di pertinenza con opere complementari agli usi dell'edificio principale, che non determinino aumento del volume, della superficie utile lorda o della superficie coperta, quali piscine, campi da tennis, ed altre attrezzature sportive.

4.4. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia si definiscono di tipo 2 gli interventi specificati all'art.134, co.1 lett.h) della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali interventi, oltre a quelli già definiti per la Ristrutturazione edilizia di tipo 1, comprendono:

  • - la realizzazione di servizi igienici e volumi tecnici in addizione volumetrica sulla parte retrostante dell'edificio, in deroga agli indici, per una superficie utile complessiva massima di mq.9 e altezza non superiore a m.2,40, e senza che ciò comporti il costituirsi di superfetazioni non organiche con i caratteri tipologici dell'edificio;
  • - il rialzamento di 30 cm del sottotetto, che può essere portato fino ad un massimo di 120 cm al fine di renderlo abitabile.

4.5. Nel rispetto delle specifiche tipologie d'intervento di cui sopra, le opere di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 possono comportare il mutamento della destinazione d'uso degli immobili e la trasformazione dell'organismo edilizio con incremento delle unità immobiliari, anche con frazionamenti e accorpamenti, aumento di superficie utile e la trasformazione di superficie accessoria in superficie utile.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35