Norme del Regolamento Edilizio

Art. 15 ultimazione lavori

15.1. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare dell'atto abilitativo, congiuntamente al direttore dei lavori, allo Sportello unico per l'Edilizia entro il termine di validità dello stesso titolo abilitativo.

15.2. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata inoltre la richiesta di attibuzione 'definitiva' della numerazione civica.

15.3. Dopo l'avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, l'atto, in forza del quale sono stati eseguiti i lavori, si intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera deve essere preceduta dal deposito di un nuovo atto abilitativo.

15.4. Quando, per inerzia del titolare dell'atto abilitativo e degli altri soggetti responsabili dell'esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste dalla legge.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35