Norme del Regolamento Edilizio

Art. 12 contributi

12.1. La quota parte del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione si determina applicando al volume della costruzione (oppure, ove previsto, alla sua superficie) la tariffa unitaria stabilita con apposita deliberazione del consiglio comunale.

12.2. La quota parte del contributo commisurato al costo di costruzione si determina applicando alla superficie della costruzione la tariffa unitaria stabilita con apposita deliberazione del consiglio comunale.

12.3. Per manufatti non valutabili in termini di superficie e/o di volume (piscine, campi da tennis, ecc.) deve essere prodotta perizia analitica del costo delle opere. Detta stima dovrà comprendere tutte le lavorazioni, necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte, ed essere sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione. Detta stima sarà redatta sotto forma di perizia giurata, con criterio a misura, applicando alle quantità delle singole opere, previste dal progetto, i prezzi unitari delle medesime, desunti da prezzari ufficiali di livello provinciale o regionale.

12.4. I contributi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) sono calcolati dal comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, mentre negli altri casi sono calcolati dal progettista abilitato all'atto del deposito della stessa.

12.5. I contributi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) possono essere rateizzati in non più di 6 (sei) rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35