Norme del Regolamento Edilizio

Art. 11 disciplina sulla proroga dei titoli edilizi

11.1. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare dell'atto. Sono tali e danno quindi diritto alla proroga i seguenti fatti:

  • - impedimenti derivanti da eventi naturali;
  • - situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile già al momento della richiesta dell'atto;
  • - il provvedimento di sospensione dei lavori;
  • - la dichiarazione di fallimento dell'originario titolare dell'atto in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
  • - il sequestro penale del cantiere e la successiva necessità di negoziare ex novo le condizioni dell'appalto.

11.2. La proroga può essere accordata, inoltre, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

11.3. Decorsi i termini, sia per il mancato inizio dei lavori entro un anno che per la non avvenuta ultimazione degli stessi entro il termine di validità dell'atto, il permesso di costruire decade di diritto.

11.4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di validità dell'atto il titolare del permesso di costruire, anteriormente alla scadenza, può richiedere una proroga ed ove questa non fosse possibile dovrà richiedere un nuovo atto abilitativo per la parte non ultimata.

11.5. La richiesta di proroga deve essere avanzata dal titolare del permesso di costruire su apposita istanza alla quale dovranno essere allegati i documenti attestanti la natura del fatto che ha provocato il ritardo e l'attestazione che il fatto sopravvenuto è estraneo alla propria volontà.

11.6. La richiesta di proroga viene accordata senza tener conto della conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga medesima.

11.7. La proroga viene accordata, su apposita istanza del titolare il permesso di costruire, quando le opere ancora da ultimare abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione ordinaria o straordinaria. In questo caso i termini temporali di validità della concessione o autorizzazione edilizia vengono ipso facto prorogati di un anno dalla originaria scadenza.

11.8. Nel caso in cui non sia possibile procedere con un provvedimento di proroga, i lavori non ultimati nel termine stabilito potranno essere realizzati previo nuovo atto abilitativo per la parte non ultimata, sempre che le opere ancora da eseguire risultino conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della richiesta del nuovo atto abilitativo. Si procede altres&igrave, ove necessario, al ricalcolo dei contributi.

11.9. Quando il permesso di costruire non risulti prorogabile o rinnovabile, o comunque quando non risulti avanzata dal titolare alcuna istanza di proroga o di rinnovo, lo Sportello unico per l'Edilizia, ne pronuncia la decadenza. Con la notifica al titolare della concessione edilizia dell'avvenuta decadenza, l'atto viene a perdere ogni validità e le opere non potranno essere ultimate se non dopo che sia stato richiesto ed ottenuto nuovo ed apposito permesso di costruire in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della richiesta del nuovo atto abilitativo e se necessario previa conformazione delle opere non ultimate alla normativa medesima.

11.10. Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine improrogabile di tre anni dalla data di inizio.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35