Norme del Regolamento Edilizio

Art. 8 modalità di presentazione delle istanze e alcune prescrizioni relative ai procedimenti amministrativi

8.1.1. Le istanze devono essere presentate su appositi moduli predisposti dalla Regione Toscana contenenti:

  • - i dati anagrafici, se l'avente titolo è una persona fisica, o i dati inerenti la sede sociale e legale, in caso di persona giuridica;
  • - l'indicazione del recapito dell'avente titolo, se diverso da quello indicato al punto precedente;
  • - il codice fiscale o la partita iva;
  • - il titolo legittimante la richiesta o il deposito.

8.1.2. Se il richiedente non è il proprietario dell'area o dell'immobile, alla richiesta o al deposito dovrà essere allegata la dichiarazione di assenso del proprietario che dà titolo alla richiesta o al deposito stesso. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche, la richiesta o il deposito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e si deve altres&igrave produrre idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed i dati dello stesso legale rappresentante.

8.1.3. Le istanze presentate dovranno essere firmate da ogni proprietario, o avente titolo, e dal progettista, e dovranno essere corredate dalla documentazione, corrispondente al tipo di intervento edilizio. Nell'ipotesi vi sia più di un progettista, ognuno di questi dovrà sottoscrivere il progetto per la parte di propria competenza.

8.2. Alle istanze si dovrà allegare la ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.

Per gli importi relativi si dovrà consultare il provvedimento in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

8.3. Lo Sportello unico dell'Edilizia comunicherà al richiedente o al depositante il nominativo del responsabile del procedimento.

8.4. I pareri del responsabile del procedimento o di un organo collegiale decadono dopo un anno dalla loro comunicazione. Decorso tale termine, senza che i richiedenti abbiano prodotto le eventuali integrazioni richieste (comprensive della corresponsione dei contributi), il procedimento amministrativo si considera concluso e si procederà all'archiviazione della pratica. Il richiedente, in tal caso, dovrà presentare eventualmente nuova istanza secondo le modalità e le norme urbanistico-edilizie vigenti al momento della presentazione della nuova richiesta.

8.5. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art.203 della L.R.65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per la mancata regolarizzazione in caso di inconpletezza e inadeguatezza degli elaborati della SCIA, il termine congruo di cui all'art.145, co.8 della stessa legge regionale è fissato in 90 giorni.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:35