Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.11 Disposizioni generali

1. Le invarianti del territorio di Montevarchi sono gli elementi ambientali, storici, morfologici, infrastrutturali, di identità territoriale da tutelare e da valorizzare che vengono assunti come criteri di riferimento progettuale, secondo gli articoli normativi di seguito riportati.

2. La rappresentazione cartografica delle invarianti della tavola 26 "Le invarianti strutturali" costituisce parte integrante del Titolo III delle presenti norme.

3. Sono elementi di invarianza, e pertanto da tutelare e conservare, quelli che definiscono l'identità di ciascuna invariante. Tali elementi vengono specificati al comma 2 degli articoli del presente titolo.

4. Per quanto attiene ai tipi d'intervento ammissibili ed al grado di trasformabilità dell'uso e della risorsa individuata come invariante si fa riferimento alla tav.2 "Statuto dei luoghi".

Art.12 Centri storici

1. Sono invarianti: il centro storico di Montevarchi, di Levanella, di Levane alta e tutti i nuclei del sistema collinare (Ricasoli, Caposelvi, Ventena, Rendola, Mercatale, Moncioni). Tali invarianti sono comprese nell'ambito "La città storica" (art. 29) e nell'ambito "I nuclei storici" (art. 43).

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i rapporti dimensionali tra edifici e spazi liberi;
  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali:
    • - le emergenze storico - architettoniche;
    • - gli elementi decorativi;
    • - gli assi visuali;
    • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
    • - le relazioni tra i nuclei ed il paesaggio circostante.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà verificarne lo stato e la consistenza, anche rispetto agli elenchi ed alle schedature esistenti, e dovrà puntualmente definire il tipo di intervento ammissibile.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.13 Edificato al catasto Leopoldino

1. Sono invarianti gli edifici presenti al catasto Leopoldino e compresi sia nei sottosistemi insediativi che nei sottosistemi ambientali di fondovalle e di collina.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le relazioni tra gli edifici e gli spazi di pertinenza;
  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali degli edifici di pregio;
  • - gli elementi decorativi degli edifici di pregio;
  • - il rapporto degli edifici con il fronte stradale;
  • - il verde privato di pertinenza degli edifici.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà verificarne lo stato e la consistenza reale e dovrà puntualmente definire il tipo di intervento ammissibile.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.14 Edificato al catasto d'impianto

1. Sono invarianti gli edifici presenti al catasto d'impianto. Tali invarianti sono comprese nei sottosistemi insediativi ed ambientali.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - il tessuto morfologico caratteristico "a scacchiera" dell'ambito della città consolidata;
  • - le relazioni tra gli edifici e gli spazi di pertinenza;
  • - il rapporto e l'allineamento degli edifici con il fronte stradale;
  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali degli edifici di pregio;
  • - gli elementi decorativi degli edifici di pregio;
  • - il verde privato di pertinenza degli edifici.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà verificarne lo stato e la consistenza reale e dovrà puntualmente definire il tipo di intervento ammissibile.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.15 Ville, poderi ed edifici specialistici

1. Sono invarianti gli edifici storici quali le case rurali, le ville, i poderi e gli edifici specialistici, con la rispettiva area di pertinenza, che caratterizzano la struttura insediativa agraria.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà verificarne lo stato e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti, e dovrà puntualmente definire il tipo di intervento ammissibile.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

5. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III nelle aree di pertinenza delle ville e dei poderi non sono consentiti interventi di nuova edificazione. È da far salva la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli solo nei casi in cui la villa o il podere svolga la funzione di azienda agricola e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

Art.16 Viabilità storica e di interesse paesistico

1. Vengono individuate come invarianti le reti della viabilità storica, della viabilità principale e della viabilità vicinale e rurale individuate nel catasto Leopoldino ed ancora presenti nel territorio comunale, da conservare in quanto costituiscono una trama di fondamentale importanza per la corretta fruizione del territorio, e mettono in relazione le varie aree del paesaggio agrario con le parti urbanizzate del comune.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la rete dei tracciati;
  • - la libera percorribilità;
  • - il fondo naturale e le pavimentazioni tradizionali;
  • - le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque;
  • - le opere d'arte, i tabernacoli ed altri manufatti di rilevanza storica architettonica.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.17 Boschi di pregio

1. Sono tutelati in rapporto alle funzioni di difesa idrogeologica, alla conservazione dei valori paesaggistici e di compensazione ambientale.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - la dotazione boschiva;
  • - la caratterizzazione delle specie arboree;
  • - la sistemazione dei suoli;
  • - la rete dei sentieri e la viabilità minore interna alle aree.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree.

Art.18 Aree agricole storiche e/o di pertinenza degli insediamenti

1. Le aree a coltura tradizionale sono da tutelare integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico agrarie e la vegetazione non colturale (piante arboree e siepi). Sono ammissibili limitati interventi di accorpamento o frazionamento delle proprietà, purché non comportino rimodellamenti del suolo, non riducano la capacità di invaso della rete scolante, e non determinino modifiche sostanziali delle tipologie colturali presenti.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche delle sistemazioni agrarie;
  • - le caratteristiche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - il reticolo idrografico e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali;
  • - le colture promiscue.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III, nelle aree agricole storiche è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree, ad eccezione di quanto diversamente stabilito nelle disposizioni specifiche dell'art.47 (Ambito dell'oliveto terrazzato di Mercatale e di Rendola) del titolo IV delle presenti norme.

Art.19 Aree di tutela paesistica delle strutture urbane

1. Sono individuate come invarianti le aree che definiscono l'intorno territoriale contiguo alle strutture urbane del fondovalle, da salvaguardare in quanto aree di tutela paesistica dei centri storici di Montevarchi, Levanella e Levane Alta.

2. Le aree di tutela paesistica delle strutture urbane costituiscono di per se elemento di invarianza.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Le aree non sono da destinare alla localizzazione di interventi di nuova edificazione. È consentita ai margini dell'area di tutela paesistica di Levanella la localizzazione di un intervento di nuova edificazione finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Nelle aree ricadenti all'esterno del sottosistema insediativo di fondovalle, ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III, è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria, con l'esclusione delle localizzazioni dei fabbricati sulle stesse aree.

Art.20 Terrazzamenti e ciglionamenti

1. Le aree che presentano sistemazioni a terrazzamenti e ciglionamenti sono da conservare integralmente, in quanto costituiscono un importante elemento di memoria storica delle tecniche agrarie tradizionali, connotano specificatamente una parte del territorio comunale e svolgono un ruolo attivo di salvaguardia ambientale rispetto ai fattori di rischio idrogeologico. Nel caso di crolli totali e parziali è ammessa la realizzazione di soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e purché di pari o maggiore efficacia sul piano della sistemazione del suolo e della regimazione delle acque.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le tipologie costruttive tradizionali;
  • - le caratteristiche delle colture agrarie di pregio;
  • - il reticolo idrografico di scolo e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione di fabbricati sulle aree stesse. È consentita la realizzazione di piccoli annessi agricoli per ricovero attrezzi per aziende superiori ai 1,5 ha, la cui dimensione e tipologia dovrà essere dettagliatamente specificata dal Regolamento Urbanistico.

Art.21 Pascoli

ecologica (biodiversità, funzioni ecotonali) e perché costituiscono un'importante risorsa alimentare per la fauna selvatica; essi sono da conservare nella loro estensione e da riqualificare a causa del progressivo rinselvaticamento.

2. Le aree a pascolo costituiscono di per sé elemento di invarianza.

3. Sono inoltre soggetti agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree.

Art.22 Reticolo idrografico e fasce di pertinenza fluviale

1. Viene individuata come invariante la trama di fiumi, torrenti e canali e la sua pertinenza che contribuisce all'equilibrio complessivo del regime delle acque, che ha ancora uno stretto legame con l'organizzazione del territorio agrario e che assume una funzione primaria di connessione tra le diverse parti del territorio. Risulta di valore strategico sotto il profilo idrologico, ambientale e naturale non solo in relazione al regime delle acque, ma anche per la continuità ecologica garantita dalle stesse.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - gli alvei ed i percorsi fluviali;
  • - le connessioni tra i corsi d'acqua;
  • - le superfici libere golenali;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le opere di difesa idraulica compresi i relativi manufatti;
  • - la vegetazione riparia.

3. Le azioni prioritarie, contenute nelle schede di paesaggio del P.I.T., riguardano:

  • - la salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da conservare ai fini del mantenimento delle biodiversità, primo elemento della rete dei "corridoi ecologici";
  • - la salvaguardia della funzionalità idraulica dei corsi dell'Arno e dei suoi affluenti.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.23 Geotopi ed emergenze geologiche

1. Sono i complessi geomorfologici di rilevante interesse caratterizzati da singolari formazioni di rilevanza scientifica, definiti da fenomeni locali derivanti dalla qualità e dalla struttura del suolo e formati dall'azione erosiva e costruttrice degli agenti esogeni. Essi si costituiscono come veri e propri monumenti naturali e dovranno essere tutelati integralmente nelle loro dinamiche naturali evitando manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, escavazioni, manufatti edilizi, ecc.).

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le componenti morfologiche dei suoli;
  • - gli elementi di continuità e collegamento con il contesto naturale ed ambientale.

3. Le azioni prioritarie, contenute nelle schede di paesaggio del P.I.T., riguardano:

  • - il monitoraggio costante della consistenza delle aree soggette a erosione.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree.

5. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Art.24 Rete infrastrutturale per la mobilità

1. Sono le arterie viarie esistenti e le aree interessate dalle previsioni di nuova viabilità comunale e sovracomunale e dalla nuova autostazione, indispensabili alla risoluzione dei collegamenti principali all'interno del territorio comunale e con i comuni contermini. I tracciati relativi alle nuovi previsioni riportati negli elaborati grafici del Piano Strutturale sono indicativi e, pertanto, potranno essere soggetti ad adeguamenti in sede di progetto esecutivo dell'opera. Tali tracciati hanno valore di invariante fino alla realizzazione delle infrastrutture previste; a realizzazione avvenuta assume valore di invariante il tracciato effettivo dell'opera.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le arterie viarie esistenti;
  • - i tracciati della viabilità di progetto;
  • - le fasce di rispetto, fino alla realizzazione delle infrastrutture previste.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27