Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.59 La riqualificazione della risorsa

1. Il Piano Strutturale indica quali aree della riqualificazione, le parti di territorio nelle quali si renda necessaria una azione innovativa e migliorativa.

2. Nelle aree della riqualificazione sono comprese le categorie necessarie a conseguire l'obiettivo della riqualificazione, fino al nuovo intervento sul singolo edificio, a condizione che venga dimostrato un netto miglioramento rispetto alle condizioni di partenza.

3. Appartengono alla categoria della Riqualificazione le opere di bonifica, di adeguamento tecnologico, di riassetto viario.

4. Il Regolamento Urbanistico, nell'ambito delle aree della riqualificazione deve prevedere e disciplinare:

  1. - a) interventi volti ad adeguare i caratteri esistenti alle nuove esigenze e/o di fruibilità, ad eliminare elementi estranei e comunque a migliorarne le condizioni d'uso, anche attraverso l'inserimento di nuovi impianti;
  2. - b) interventi finalizzati a conferire all'edificio una differente articolazione distributiva, anche attraverso modifiche ed ampliamenti;
  3. - c) interventi finalizzati alla riorganizzazione, anche distributiva e planimetrica, con il mantenimento dei preesistenti rapporti urbanistici.;
  4. - d) interventi di completamento edilizio e/o interventi contenuti e limitati di nuova edificazione, limitatamente ai sottosistemi insediativi.

5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono sottoposti, in sede di Regolamento Urbanistico alle valutazioni e verifiche di cui all'art. 57 punti e), f), g).

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27