Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.57 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale attraverso lo statuto dei luoghi stabilisce la disciplina urbanistica del territorio e delle sue risorse, così come individuate nella tav.2.

2. Lo statuto dei luoghi è definito come incrocio di fattori relativi ai modi di intervento e ai criteri di assegnazione delle destinazioni d'uso, secondo il seguente schema:

  RISORSA Conservazione C RISORSA Riqualificazione R RISORSA Trasformazione T
FUNZIONALITÀ Conservazione c Cc Rc Tc
FUNZIONALITÀ Miglioramento m Cm Rm Tm
FUNZIONALITÀ Trasformazione t Ct Rt Tt

3. Lo statuto dei luoghi definisce, per le parti del territorio, i modi di intervento (C, R, T) e i criteri funzionali (c, m, t).

4. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello Statuto dei luoghi, deve stabilire e definire i tipi di intervento relativi ai singoli edifici e spazi aperti, dell'intero territorio comunale che, per casi specifici e puntualmente definiti, potranno discostarsi dalle indicazioni dello Statuto dei luoghi, in conseguenza al passaggio ad una scala di maggior dettaglio e ad una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, unicamente al fine di dare attuazione agli obiettivi generali espressi negli ambiti di riferimento, specificati negli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

5. Per quanto attiene alle aree da sottoporre ad interventi di trasformazione, il Regolamento Urbanistico verifica la fattibilità degli interventi previsti, valutando gli effetti ambientali delle trasformazioni e specificando le eventuali e necessarie misure di mitigazione.

6. La verifica delle trasformazioni rispetto all'aumento, al mantenimento o alla crescita del carico ambientale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie, è condizione indispensabile e vincolante per la conferma e l'attuazione delle previsioni degli interventi trasformativi.

7. Per ogni intervento che preveda nuovi impegni di suolo dovranno essere garantite:

  1. a) opere di prevenzione e di recupero del degrado ambientale;
  2. b) difesa del suolo;
  3. c) messa in sicurezza da esondazioni e/o frane;
  4. d) approvvigionamento idrico e depurazione;
  5. e) smaltimento rifiuti solidi;
  6. f) disponibilità di energia;
  7. g) accessibilità e mobilità.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27