Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.26 Ambito di applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III

1. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III e successive modificazioni e integrazioni, si individuano, quali aree con esclusiva e prevalente funzione agricola, quelle coincidenti con i sottosistemi ambientali di fondovalle e di collina, con i sottosistemi delle connessioni di collina e con l'ambito del parco dei Cappuccini.

2. Sono compatibili in tali aree le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - zootecnia e allevamenti minori;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connessa;
  • - residenza agricola;
  • - civile abitazione in edifici esistenti;
  • - agriturismo e turismo in zona agricola;
  • - attività per il tempo libero in relazione alle risorse ambientali, storiche insediative culturali esistenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art.42 della Legge regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) sono soggetti alle prescrizioni di cui all'allegato C delle norme del P.T.C.

4. Nelle aree boscate, individuate nella tavola n.8 "Il sistema boschivo", sono compatibili le seguenti attività:

  • - governo del bosco e del sottobosco ai fini produttivi;
  • - raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco;
  • - agricoltura e pascolo;
  • - interventi connessi alla prevenzione incendi;
  • - interventi connessi alla garanzia dell'assetto idrogeologico e idraulico;
  • - rimboschimento e pratiche fitosanitarie;
  • - interventi connessi alla tutela dell'assetto faunistico;
  • - fruibilità e pratiche del tempo libero;
  • - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

All'interno delle aree boscate sono escluse le seguenti attività:

  • - nuova edificazione residenziale anche a servizio dell'agricoltura;
  • - apertura di nuove strade;
  • - parcheggi, salvo limitate aree per uso di tempo libero;
  • - la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento da definire tramite la redazione dei P.A.P.M.A.A.

5. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree boscate per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree ad eccezione degli annessi ad uso agricolo forestale. Per quanto riguarda la gestione silvicolturale si rimanda ai Piani di gestione forestale e ai Piani di coltivazione secondo quanto disposto dall'Allegato E del P.T.C.

6. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, quando individuate come invarianti (vedi Tav. 26: "Le invarianti strutturali"), sono soggette alle limitazioni di cui agli articoli del titolo III ed agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche del presente titolo.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27