Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.23 Geotopi ed emergenze geologiche

1. Sono i complessi geomorfologici di rilevante interesse caratterizzati da singolari formazioni di rilevanza scientifica, definiti da fenomeni locali derivanti dalla qualità e dalla struttura del suolo e formati dall'azione erosiva e costruttrice degli agenti esogeni. Essi si costituiscono come veri e propri monumenti naturali e dovranno essere tutelati integralmente nelle loro dinamiche naturali evitando manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, escavazioni, manufatti edilizi, ecc.).

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le componenti morfologiche dei suoli;
  • - gli elementi di continuità e collegamento con il contesto naturale ed ambientale.

3. Le azioni prioritarie, contenute nelle schede di paesaggio del P.I.T., riguardano:

  • - il monitoraggio costante della consistenza delle aree soggette a erosione.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree.

5. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27