Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.15 Ville, poderi ed edifici specialistici

1. Sono invarianti gli edifici storici quali le case rurali, le ville, i poderi e gli edifici specialistici, con la rispettiva area di pertinenza, che caratterizzano la struttura insediativa agraria.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - gli elementi architettonici, formali, distributivi e strutturali;
  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà verificarne lo stato e la consistenza, anche rispetto agli elenchi e alle schedature esistenti, e dovrà puntualmente definire il tipo di intervento ammissibile.

4. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

5. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III nelle aree di pertinenza delle ville e dei poderi non sono consentiti interventi di nuova edificazione. È da far salva la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli solo nei casi in cui la villa o il podere svolga la funzione di azienda agricola e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27