Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.8 Acqua

1. Il Regolamento Urbanistico, in relazione alla risorsa acqua, deve precisare norme finalizzate al:

  • - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-biologica;
  • - regimazione delle acque superficiali;
  • - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
  • - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
  • - verifica e messa in sicurezza dei pozzi e delle acque sotterranee;
  • - riduzione e/o compensazione dei consumi;
  • - limitazione del numero dei pozzi artesiani realizzati da privati.

2. Per i pozzi di emungimento dell'acquedotto comunale individuati nella tav.25 "I vincoli sovraordinati" e ricadenti negli ambiti, di cui al successivo titolo IV, con particolare riferimento agli ambiti del sottosistema insediativo di fondovalle, valgono le seguenti disposizioni, di cui al D.P.R.n.236 del 24 maggio 1988:

  • - nelle aree definite "zone di tutela assoluta", con estensione di raggio non inferiore a 10 metri dal pozzo, sono consentiti esclusivamente interventi per realizzare opere di presa o costruzioni di servizio; tali aree devono essere recintate e provviste di canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche;
  • - nelle aree definite "zona di rispetto", con estensione di raggio non inferiore a 200 metri dal pozzo, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • • dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • • accumulo di concimi organici;
    • • dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • • aree cimiteriali;
    • • spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • • apertura di cave e pozzi;
    • • stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    • • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • • impianti di trattamento di rifiuti;
    • • pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti dovranno essere adottate, ove è possibile, le misure per il loro allontanamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27